Adempimenti in materia di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg. (CE) 1224/2009 e come da ultimo modificato dal Reg (UE) 2023/2842 del Reg. (UE) 1379/2013.
Si chiarisce che al punto 4.2.2 della circolare sulla tracciabilità "Documento di trasporto", ai sensi dell'art.68 del Reg. (CE) 1224/2009, il termine "distanza superiore a 20 km," si intende "distanza superiore ai 25 km".
Provvedimento attuativo delle procedure tecnico-amministrative riferite al D.M. 13 aprile 2015 - Liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale