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Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Regolamento C.E. 1224/09 - Controlli Pesca
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Regolamento C.E. 1224/09 - Controlli Pesca
 

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Domande e Risposte

 

- Cosa si intende per giornata di pesca ?
Art. 26  par.6 del Reg. 1224/09  "Per giornata di presenza in una zona si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale un peschereccio si trova all'interno della zona geografica ed è fuori dal porto o, se del caso, utilizza i suoi attrezzi da pesca. Il momento da cui è misurato il periodo continuativo di una giornata di presenza nella zona è a discrezione dello Stato membro di bandiera del peschereccio di cui trattasi. Per giornata fuori dal porto si intende qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui il peschereccio è fuori dal porto.". La definizione è ripresa dall'art. 2 comma 14 del  Regolamento 1022/2019


- Nei documenti di  nota di vendita e assunzione in carico  mi è richiesto di inserire il numero di individui, devo contare tutti i pesci ?

  No il dato deve essere inserito solo per le seguenti specie contingentate :  tonno rosso, pesce spada


- In nota di vendita e assunzione in carico è presente la voce " taglia " devo misurare tutti i pesci ?

  No, nel caso di un elevato numero di pesci si può inserire un valore medio. Il campo non è comunque obbligatorio


- Ho acquistato del pesce in prima vendita ma conoscerò il prezzo esatto 
  solo fra qualche tempo, come posso trasmettere la nota di vendita entro
  i termini previsti ?


  Qualora non sia possibile presentare la nota di vendita entro i termini previsti è necessario compilare il documento di assunzione in carico, la nota di vendita dovrà essere compilata non appena in possesso dei dati necessari riportando il numero della assunzione in carico a cui si riferisce.

 


- I grossisti o i ristoratori si devono registrare e devono compilare i documenti richiesti dalla normativa ?

  La registrazione e la compilazione dei documenti deve essere effettuata solo se acquistano il pescato in prima vendita.
 


- La normativa si applica anche in caso di acquisto di molluschi o
  gasteropodi ?


  Si, solo se non sono prodotti di acquacoltura
 


-In quanto grossisti che acquistano direttamente dal peschereccio siamo
  tenuti a compilare la dichiarazione di assunzione in carico ?


  No, in questo caso deve essere compilata la nota di vendita


- Una società commerciale si reca in una sala d'asta che ha preso in carico il
  pescato dai pescherecci e lo acquista per poi rivenderlo ad un ristorante,
  quali documenti devono compilare i soggetti sopraindicati ?

  La sala d'asta il documento di assunzione in carico
  la società la nota di vendita
  il ristorante non deve compilare nessuno dei documenti citati nella
  normativa in oggetto in quanto trattasi di seconda vendita.


-Un grossista acquista il pescato da più pescherecci, deve compilare una
   nota di vendita per ognuno di essi ?


  Sì


-riguardo alla registrazione  ho ricevuto una mail con esito negativo per errato codice fiscale.Ho ricontrollato tutti i dati, non capisco perchè virisulti errato.
 
Il problema si presenta, nella maggior parte dei casi, quando è stato fatto un errore nell'inserimento della denominazione della società.Esempio, per il sistema che effettua il controllo in modo automatico la denominazione
 " Coop. S. Maria " inserita in fase di registrazione non è uguale alla denominazione " Coop. Santa Maria " che trova in anagrafe tributaria