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- Il software elogbook può essere utilizzato tramite un emulatore ?
NO, non deve essere utilizzato alcun tipo di emulatore.
- Come deve essere costruito il codice della partita ?
nel file sottostante sono presenti degli esempi di costruzione codice partita
- come posso inserire nelle note di vendita i seguenti articoli: frittura, brodetto, cacciucco, minestra ?
Ai sensi del Reg. CE 1224/09 non è previsto l'inserimento di misto, gli inserimenti vanno effettuati per singola specie come per singola specie avviene la suddivisione in partite.
- Alla prima vendita del prodotto raccolto nel bacino di vallicoltura si applicano le norme di cui al D.M. 10 novembre 2011 relative alla suddivisione in partite, alla registrazione degli acquirenti ed alla compilazione e trasmissione delle note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documento di trasporto?
In relazione alla "prima vendita" dei prodotti che l'impresa di vallicoltura prelevi dal bacino di allevamento, troverà applicazione il secondo comma dell'art. 4 del D.M. 10 novembre 2011 il quale dispone che "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 4 del regolamento (CE) n. 1224/09, tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o raccolti per poter essere commercializzati devono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita".
Dall'attuazione di tale norma discende pertanto l'obbligo in capo all'impresa di suddividere, anteriormente alla prima vendita, i prodotti derivanti dall'attività di vallicoltura in partite, intendendosi per partita il "quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dalla stessa unità di produzione in acquacoltura" (cfr. art. 2, comma 2, lett. L del D.M. 10 novembre 2011).
Non sono invece applicabili nel caso di "prima vendita" dei prodotti derivanti dall'attività di vallicoltura le norme relative alla registrazione degli acquirenti ed alla compilazione e trasmissione delle note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documento di trasporto (artt. 5, 6, 7 e 8 del D.M. 10 novembre 2011), le quali si riferiscono esclusivamente ai prodotti della pesca.
L'ipotesi in cui l'Azienda venda i prodotti raccolti nei propri bacini, è disciplinata infatti dalle recenti norme in materia di rintracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura e segnatamente, dal D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie" nonché dal D.M. 3 agosto 2011, recante "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148".
- Qualora un'impresa di vallicoltura acquisti avannotti da un'impresa di pesca è tenuta a registrarsi ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 novembre 2011?
Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10 novembre 2011, i soggetti obbligati ad osservare le disposizioni contenute nel decreto medesimo sono gli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Il concetto di "operatore" è definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale per operatore si intende la "persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività relative ad una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".
Qualora una società pratichi l'attività di vallicoltura estensiva, provvedendo ad allevare nei propri bacini umido-vallivi avannotti che, una volta raggiunta la pezzatura commerciale, vengono prelevati e venduti a commercianti, grossisti o nei mercati ittici non sembrano esservi dubbi, in ordine alla qualifica dell'impresa quale operatore, con la conseguenza che, ove essa proceda all'acquisto di avannotti da pescatori, sarà tenuta, in qualità di "primo acquirente", a registrarsi ai sensi dell'art. 5 del D.M., nonché a trasmettere all'atto dell'acquisto la relativa nota di vendita, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 7 del D.M. stesso.
- Il sistema di caricamento delle note di vendita non funziona e mi appare una pagina bianca o con un errore di server. cosa devo fare? posso mandare i dati con il foglio excel?
NO, il file excel non può essere utilizzato.
Nel caso di problemi con la procedura, dal momento che i problemi sin'ora riscontrati hanno una durata momentanea, si chiede di riprovare ad inserire i dati.
Se il problema continua, si chiede di inviare via e-mail la schermata che appare sul pc.
Tale schermata è ricavabile nel seguente modo:
Tenere premuto il tasto Ctrl+Stamp(iltasto sopra il tasto Ins)+Incolla nel corpo della mail.
- Continuo a ricevere un messaggio di errata validazione dei dati da me inseriti, cosa devo fare ?
Dopo aver effettuato il Login entrare nella scheda personale e modificare i dati inseriti tenendo presente che :
le ditte individuali devono inserire solo il codice ficale,
N.B. il codice fiscale deve essere inserito digitando le lettere in maiuscolo.
le aziende che si iscrivono devono riportare precisamente la ragione sociale come espressa in anagrafe tributaria.
- Ho ricevuto una mail di avvenuta validazione dei dati da me inseriti, cosa devo fare ?
posso continuare ad inviare le note di vendita tramite foglio elettronico ?
NO, da questo momento deve utilizzare solamente la procedura on-line
per tutti i tipi di documento.