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Il documento di trasporto di cui all'art. 68 del Reg. (UE) 2023/2842 deve essere trasmesso dal vettore per via elettronica alle Autorità competenti dello stato membro di bandiera, stato membro di sbarco, dello stato membro o degli stati membri di transito e dello stato membro di destinazione dei prodotti della pesca a seconda dei casi. prima dell'inizio del trasporto.
Il documento di trasporto può essere sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco o da un documento equivalente riguardante i quantitativi dei prodotti della pesca trasportati, a condizione che il documento che sostituisce il documento di trasporto contenga le stesse
informazioni di cui al paragrafo 4 o 5 dell' articolo 68 del Reg. (UE) 2023/2842 , a seconda dei casi.
Tracciato record trasmissione dati ( aggiornamento 08/08/2023 )
E' attiva un'apposita procedura per la trasmissione del file XML contenente i dati dei documenti di trasporto.
Si precisa che i file devono essere codificati secondo le specifiche descritte nel documento word presente nel file compresso.
All'interno del file sono presenti:
1) un documento che descrive il tracciato ed in dettaglio i campi del documento di trasporto;
2) un foglio excel con le tabelle di riferimento da utilizzare per le decodifiche dei campi.