Home
Il documento di trasporto di cui all'art. 8, comma 1, del D.M. 10 novembre 2011 deve essere compilato in conformità al documento elettronico allegato e deve essere presentato entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco. In alternativa può essere trasmesso elettronicamente, entro il medesimo lasso di tempo, utilizzando l'apposita procedura presente nell' "Area operatori" del sito http://www.controllopesca.politicheagricole.it
Legenda
* Numero di rif. Contratto divendita (se applicabile): nel caso in cui il contratto di vendita sia reperibile e già firmato.
** Data e numero della fattura (se possibile): nel caso in cui la fattura sia già stata rilasciata.
*** Numero di rif. documento di trasporto) (se applicabile): nel caso in cui non sia stato sostituito da altrodocumento come previsto dalla normativa.
**** N°di individui) (se del caso): nel caso di specie contingentate (salmone, tonno rosso)
***** Codice di presentazione alfa-3, stato di trasformazione e categorie di freschezza secondo quanto riportato rispettivamente nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 e nelle tabelle degli allegati XIII, XIV e XV al Reg.(UE)404/2011.
Tracciato record trasmissione dati ( aggiornamento 08/08/2023 )
E' attiva un'apposita procedura per la trasmissione del file XML contenente i dati dei documenti di trasporto.
Si precisa che i file devono essere codificati secondo le specifiche descritte nel documento word presente nel file compresso.
All'interno del file sono presenti:
1) un documento che descrive il tracciato ed in dettaglio i campi del documento di trasporto;
2) un foglio excel con le tabelle di riferimento da utilizzare per le decodifiche dei campi.